(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata
                       n. 15 del 5 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  lettera  a)  del  punto 1 dell'art. 1 della legge regionale 29
agosto 1985, n. 32 e' cosi' modificata:
   Nuovi  programmi  di  attivita' di cooperative composte, in misura
non inferiore al 60% dei suoi membri, da giovani di eta' compresa tra
i  18  ed  i  29 anni, elevabili a 35 anni per i soggetti in cerca di
prima occupazione che risultino disoccupati iscritti nelle  liste  di
collocamento delle circoscrizioni del lavoro della Basilicata.